L’uso di motoslitte in montagna nel bilanciamento fra la tutela della sicurezza pubblica e il diritto di accesso alla propria abitazione

Stefano Rossa[1]

 

Sommario: 1. Premessa. 2. I fatti di causa. 3. Le fasi processuali della vicenda. 4. Le questioni di diritto sottese nell’interpretazione del TAR. 5. Conclusioni.

 

1. Premessa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Torino, seconda sezione, si è trovato ad esprimersi in merito al bilanciamento fra la tutela della sicurezza pubblica, derivante da alcuni provvedimenti autorizzatori al transito con mezzi motorizzati su aree sciabili rilasciati da un Comune piemontese, e il diritto di alcuni cittadini a raggiungere la propria abitazione con propri mezzi di locomozione (come garantito dagli artt. 16 e 42 Cost.).

 

2. I fatti di causa.

Tre cittadini avevano proposto, separatamente, ricorso al TAR Piemonte sostenendo l’illegittimità di talune autorizzazioni[2] rilasciate loro dal Comune di Cesana Torinese relative al transito con mezzi autorizzati su aree sciabili per le stagioni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, del regolamento adottato dall’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea concernente la circolazione di mezzi meccanici su aree innevate, nonché di ulteriori atti a essi correlati[3].

I ricorrenti, in quanto proprietari di immobili situati in un’alta frazione del Comune di Cesana Torinese[4], raggiungibile in inverno unicamente con l’ausilio di motoslitte su percorsi che si sovrappongono alle piste da sci, sostenevano che gli atti impugnati limitassero fortemente il proprio diritto a raggiungere l’abitazione, in quanto consentivano il transito soltanto in determinati orari diurni vietandolo di notte[5].

Non chiarisce la motivazione se (parte di) tali percorsi sono peraltro coincidenti con strade rurali non asfaltate di proprietà comunale o di proprietà privata, gravate da servitù di passaggio e quindi di diritti di uso pubblici o privati.  

I ricorrenti, previa richiesta di sospensione della loro efficacia, avevano impugnato le autorizzazioni rilasciate dal Comune asserendo che esse fossero illegittime sulla base di quattro motivi di ricorso, ovvero:

1)  in quanto il Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate adottato dall’Unione Montana fosse  illegittimo poiché privo di base normativa;

2) sulla base del fatto che il suddetto Regolamento fosse illegittimo per violazione del combinato disposto degli artt. 16 e 42 Cost., vale a dire del principio costituzionale di libertà di circolazione e di tutela della proprietà privata; e che comunque tali autorizzazioni fossero illegittime per eccesso di delega ex art. l.r. n. 2 del 2009;

3)  per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere in relazione a ragionevolezza e proporzionalità, mancato bilanciamento degli interessi sottesi, mancanza di coinvolgimento nel procedimento per l’adozione delle autorizzazioni de quibus;

4)  poiché basate sul Protocollo d’Intesa sottoscritto fra l’Unione Montana e la società gestore degli impianti sciistici scaduto e non rinnovato e in quanto disciplinante in maniera discriminatoria proprietari di immobili privai e clienti di strutture alberghiere.

 

3. Le fasi processuali della vicenda.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, II Sezione, pronunciandosi in sede cautelare con tre ordinanze – dati i tre ricorsi – aveva respinto la domanda cautelare ritenendo che i profili del fumus boni iuris fossero inesistenti[6].

Posto che la Deliberazione della Giunta Regionale è stata adottata «in forza dell’espresso rinvio contenuto nell’art. 28 della L.R. n. 2/2009, sicché non è dato rilevare la dedotta violazione della riserva di legge di cui all’art. 16 della Costituzione»[7], per le ordinanze del TAR gli atti autorizzatori potevano sia disciplinare l’orario di impiego delle motoslitte private con «carattere di generalità», sia stabilire la restrizione dell’orario d’uso delle motoslitte su percorsi che coincidono con le piste da sci. Inoltre, secondo i giudici, il divieto d’utilizzo notturno sarebbe giustificato dalla tutela dell’incolumità e della sicurezza pubblica, in particolare «considerato che normalmente in quella fascia oraria le piste da sci sono transitate dai mezzi meccanici della società controinteressata [cioè dal gestore delle piste] che provvedono alla manutenzione e alla battitura delle piste»[8].

Inoltre, per l’ordinanza del TAR non vi sarebbe stata neppure disparità di trattamento fra cittadini privati proprietari di immobili e strutture alberghiere, posto che tali situazioni non sarebbero assimilabili fra loro, tenuto conto «delle particolari modalità con cui è stato regolamentato il transito nella fascia notturna: non con motoslitte private, ma solo con mezzi battipista di proprietà del gestore degli impianti da sci e, di volta in volta, previa definizione del percorso con il “responsabile mezzi battipista” del gestore medesimo»[9].

Avverso le suddette ordinanze del TAR Piemonte, i ricorrenti avevano proposto ricorso cautelare al Consiglio di Stato.

Il Supremo Consesso, pronunciandosi con ordinanza[10], accoglieva invece l’appello cautelare accogliendo così l’istanza di primo grado, «considerando che il provvedimento impugnato non appare contemperare in termini adeguatamente proporzionati gli opposti interessi, implicando un significativo ostacolo all’esercizio del diritto a raggiungere l’abitazione del ricorrente, che così di fatto interclude»[11].

Sollecitato dall’ordinanza del Consiglio di Stato a intervenire con sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, definitivamente pronunciando sui ricorsi, li respingeva non aderendo all’indirizzo cautelare dei Giudici di Palazzo Spada[12].

 

4. Le questioni di diritto sottese nell’interpretazione del TAR.

La vicenda in esame è stata interessata altresì dall’intervenuta modifica in itinere della legge regionale piemontese n. 2 del 2009[13].

Come accennato nel paragrafo precedente e come ribadito dal TAR Piemonte in sede cautelare[14], è proprio sulla base di tale legge che fu adottata la Deliberazione della Giunta Regionale impugnata dai ricorrenti[15].

L’art. 28 di tale legge disciplina l’utilizzo di mezzi meccanici lungo le aree sciabili. Nella sua versione originaria[16] la norma regolamentava l’uso di tali mezzi sia sulle aree sciabili sia sulle aree di sviluppo montano, fra le quali, specificatamente, le piste da discesa, le piste di fondo, le piste per il salto con gli sci, i tracciati per sport differenti dallo sci quali slittino e slitta, gli snowparks e i percorsi di trasferimento, vietandone il transito diurno con alcune eccezioni. Oltre a consentire l’utilizzo dei mezzi di preparazione, battitura e manutenzione delle piste sciistiche fuori dall’orario di apertura – e dunque nell’orario di chiusura –, la norma prevedeva che il gestore delle piste, sentito il Comune interessato, fuori dall’orario di apertura potesse consentire a terzi l’accesso ad abitazioni private o pubblici uffici non raggiungibili diversamente. La norma, tuttavia, se da un lato poneva come regola generale il divieto dell’uso invernale di motoslitte e mezzi simili su aree sciabili e di sviluppo montano, dall’altro ne sanciva l’eccezione: essa infatti consentiva tale utilizzo ai proprietari di immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, bensì solo da percorsi che si sovrapponevano alle piste da sci, dietro autorizzazione comunale e con la concertazione con il gestore delle piste e nel rispetto delle apposite Delibere della Giunta Regionale – nel caso di specie la citata D.G.R. n. 15-12793 del 14 dicembre 2009.

Come anticipato, la legge regionale piemontese n. 2 del 2009 è stata modificata dalla legge regionale n. 16 del 31 ottobre 2017[17], la quale ha interessato in particolare l’art. 28[18].

Riprendendo gran parte della disposizione precedente, la novella dell’autunno 2017 ha specificato espressamente che al di fuori delle aree sciabili l’autorizzazione all’utilizzo di motoslitte, e di mezzi simili, su prestabiliti percorsi comunali, deve essere rilasciata dal Comune interessato a soggetti terzi, fra i quali proprietari di immobili che non siano accessibili da strade aperte al pubblico; tuttavia, nell’ipotesi di interferenza fra tali percorsi e piste da sci, la predetta autorizzazione è rilasciata dal Comune previa concertazione con il gestore delle piste, nel rispetto dell’apposita Delibera della Giunta Regionale.

A differenza della disposizione originaria, però l’ultima modifica ha precisato essere «comunque vietato il transito dalle ore 23,00 alle ore 7,00»[19], esattamente il punto focale dei ricorsi presentati dalle parti ricorrenti.

Tale aspetto ha spinto i ricorrenti a chiedere al TAR Piemonte, con memorie conclusive, di rimettere la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 l.r. n. 2 del 2009 come modificato dalla l.r. n. 16 del 2017, sulla base dell’asserita qualificazione di “legge-provvedimento” in quanto «sarebbe stata approvata al dichiarato fine di incidere sui giudizi in corso e di vanificare la pronuncia del Consiglio di Stato, con conseguente violazione dei principi costituzionali e sovranazionali di giusto processo e di separazione dei poteri, di tutela del diritto di proprietà, del diritto all’abitazione e di libertà di circolazione»[20].

Con parole parsimoniose il TAR Piemonte ha ritenuto tale assunto irrilevante ai fini della vicenda in questione, posto che «il ricorso è infondato già in base al quadro normativo e regolamentare vigente alla data di adozione degli atti impugnati»[21].

Per il Collegio, dunque, l’aver il legislatore regionale innalzato tale specificazione al piano di legge ordinaria non muta la questione, dal momento che doveva considerarsi perfezionata l’indicazione dell’orario sul piano regolamentare precedente alla modifica dell’ottobre 2017.

Infatti, la legge regionale n. 2 del 2009 prevedeva all’art. 28 co. 9 una delega di poteri[22] in forza della quale la Giunta Regionale Piemontese ha approvato la D.G.R. n. 15-12793 del 14/12/2009 (poi modificata dalla DGR n. 22-658 del 27/09/2010)[23].

Tale delibera, rubricata Atto di indirizzo per l’utilizzo e la conduzione di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati per il trasporto di persone e cose su aree innevate all’interno del territorio regionale, stabilisce al paragrafo 3 che soltanto gli aventi diritto che siano stati previamente autorizzati dal Comune interessato possano utilizzare i mezzi meccanici, fra cui le motoslitte. L’autorizzazione, nell’ipotesi in cui i percorsi stabiliti si sovrappongano alle piste da sci, è valida soltanto sui percorsi individuati dal Comune in concertazione con il gestore degli impianti sciistici[24].

In applicazione a tale D.G.R., nonché sulla base del potere regolamentare previsto dall’art. 7 TUEL[25], l’Unione Montana dei Comuni Olimpici Via Lattea ha adottato il Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate, grazie al quale l’Unione Montana «si è dotata di criteri oggettivi e non discriminatori per il rilascio delle autorizzazioni»[26].

In particolare, in forza del paragrafo 5 punto 5 della D.G.R. per la quale l’autorizzazione del Comune deve indicare altresì l’orario di impiego delle motoslitte private, il Regolamento ne ha espressamente disciplinato l’orario all’art. 4 co. 6, prevedendo che «[l]a dismissione delle piste [da sci] dal gestore al comune, per permettere il passaggio di mezzi meccanici autorizzati su aree innevate, dei tratti di pista da sci o degli incroci con le piste da sci, avrà i seguenti orari: tutti i giorni dalle ore 7,00 alle ore 8,45 e dalle ore 17,30 alle 23,00»[27].

Inoltre, sottolineano i giudici amministrativi del TAR, l’orario era stato a sua volta oggetto di una precedente intesa fra l’Unione Montana e il gestore degli impianti nel Protocollo d’intesa per l’utilizzo delle piste al di fuori dell’orario di apertura al pubblico degli impianti di risalita del dicembre 2014[28].

Dunque, trovando il divieto dell’utilizzo di motoslitte nell’orario notturno copertura normativa, il primo motivo di ricorso è da considerarsi infondato, a maggior ragione per il fatto che non vi è una disparità di trattamento con i gestori di attività di trasporto a servizio di strutture o di immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, in quanto per essi l’orario d’utilizzo è ugualmente vietato dalle ore 23,30 alle 6,00 con possibilità di proroga in caso di festività nazionali[29].

Tuttavia, come sottolineato precedentemente[30], i ricorrenti avevano altresì asserito l’illegittimità del citato Regolamento per la circolazione dei mezzi meccanici su aree innevate dell’Unione Montana sostenendo che esso, nella parte in cui imponeva il divieto d’utilizzo delle motoslitte in orario notturno, violasse i principi costituzionali di libertà di circolazione ex art. 16 Cost.[31] e di tutela della proprietà privata ex art. 42 Cost.[32].

In base al combinato disposto del primo comma dell’art. 16, che dispone che «[o]gni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza», e del  diritto di proprietà ex art. 42, i ricorrenti hanno sostenuto che non fosse stata rispettata la riserva di legge statale rinforzata posta dalla Costituzione[33], in considerazione del fatto il Regolamento vietava l’accesso all’abitazione nell’orario 23,00-7,00 senza un’espressa delega legislativa.

Il TAR Piemonte ha ritenuto infondato tale motivo di ricorso sulla base di quanto supra ricostruito: non vi è stata violazione di riserva di legge poiché il Regolamento dell’Unione Montana è stato adottato in applicazione alla Delibera della Giunta Regionale piemontese, a sua volta adottata in accordo alla delega contenuta all’art. 28 co. 9 l.r. n. 2 del 2009[34].

Parimenti, i giudici di primo grado hanno respinto anche l’asserito eccesso di delega della D.G.R. Piemonte n. 15-12793 del 14 dicembre 2009 in riferimento alla l.r. n. 2 del 2009, avendo sostenuto i ricorrenti che la delega non prevedesse la possibilità di introdurre limitazioni orarie ma solo la possibilità di definire i percorsi transitabili. In realtà la legge regionale ha delegato la disciplina delle autorizzazioni alla Delibera, la quale ha affidato ai Comuni interessati sia il compito di definire nelle autorizzazioni sia i percorsi da utilizzare sia gli orari d’uso delle motoslitte, previa concertazione con il gestore. Per i giudici, infatti, «ipotizzare che il legislatore regionale abbia inteso delegare alla giunta regionale il solo potere di disciplinare i percorsi transitabili e non anche gli orari di esercizio appare del tutto irragionevole, tenuto conto che laddove il transito con le motoslitte private debba avvenire sulle piste da sci, è proprio (e soltanto) l’individuazione della fascia oraria di transito che contempera gli interessi confliggenti del gestore degli impianti sciistici con quelli dei proprietari degli immobili»[35].

Il terzo motivo di ricorso proposto si ramificava in più punti, tutti finalizzati a dimostrare l’illegittimità delle autorizzazioni impugnate: difetto di istruttoria, difetto di motivazione, eccesso di potere in relazione a ragionevolezza e proporzionalità, mancato bilanciamento degli interessi sottesi, mancanza di coinvolgimento nel procedimento per la loro adozione.

Nel dettaglio, i giudici hanno ritenuto anche tale terzo motivo di ricorso non accoglibile, dal momento che:

  • non vi è difetto di istruttoria né difetto di motivazione, poiché le autorizzazioni erano vincolate nel loro contenuto[36] dalla previsione regolamentare cui hanno dovuto attenersi, con la conseguenza che «non era esigibile alcun coinvolgimento partecipativo degli interessati, che non avrebbe avuto alcuna utilità pratica, dal momento che i provvedimenti autorizzatori non avrebbero potuto avere contenuto diverso da quello in concreto adottato»[37];

  • non vi è eccesso di potere per mancanza di ragionevolezza e proporzionalità e tanto meno per mancanza di coinvolgimento nel procedimento amministrativo prodromico per il rilascio delle autorizzazioni, dato che, da una parte, non era «ragionevolmente esigibile» che i Comuni avessero un contraddittorio con tutti soggetti che avevano richiesto le autorizzazioni per transitare con le motoslitte (private) sulle piste sciistiche finalizzato a definire gli orari di transito ad personam; dall’altra le amministrazioni comunali non avrebbero ugualmente potuto disciplinare discrezionalmente gli orari, impedite a far ciò da quanto disposto dalla normativa regionale e dagli atti regolamentari[38];
  • non vi è stata omissione di un corretto bilanciamento dei vari interessi sottesi alla questione, in considerazione del fatto che gli orari di transito sono stati stabiliti col fine di evitare che potesse essere messa a repentaglio la tutela della sicurezza a seguito del passaggio dei privati in concomitanza con i mezzi di pulizia della pista; anzi, al contrario, poiché i percorsi individuati interferivano per la quasi loro totalità con le piste da sci, appare chiaro che la ratio delle autorizzazioni è quella di tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica[39];
  • anche a fronte dei punti precedenti, non vi è così alcun sacrificio del diritto costituzionalmente garantito al singolo cittadino di raggiungere la propria abitazione a favore degli interessi patrimoniali della società che gestisce gli impianti sciistici, bensì tale diritto viene solamente bilanciato con altri diritti e valori interessati fra i quali, in particolare, la tutela della sicurezza pubblica[40].

Esattamente come per gli altri motivi di ricorso, anche il quarto è stato respinto dal TAR il Piemonte: da un lato perché è stato smentito documentalmente che il Protocollo d’intesa tra Unione Montana e la società gestore degli impianti per la stagioni sciistica 2014/2015 fosse scaduto, essendo invece stato rinnovato fino alla stagione 2016/2017; dall’altro, invece, in quanto non sussiste disparità di trattamento tra il transito dei proprietari delle abitazioni private e i clienti delle strutture alberghiere, in quanto è necessario tenere «conto della non assimilabilità delle situazioni disciplinate e delle particolari modalità con cui è stato regolamentato il transito nella fascia notturna»[41].

Per tutte queste ragioni il TAR Piemonte ha respinto il ricorso.

 

5. Conclusioni.

Da quanto poc’anzi ricostruito, risulta evidente il pragmatismo usato come arma argomentativa dal TAR nelle proprie sentenze. Le decisioni dei Giudici piemontesi, infatti, rappresentano la risoluzione del payoff fra due differenti esigenze contrapposte: da un lato il diritto del singolo cittadino a circolare liberamente sul territorio della Repubblica per poter raggiungere la propria abitazione nonché il diritto di proprietà dell stessa e delle motoslitte e dall’altro la tutela della sicurezza pubblica.  

In tale playoff il TAR ha privilegiato la tutela della sicurezza pubblica, discostandosi dalla tesi seguita dal Consiglio di Stato in sede cautelare, il quale aveva considerato ostacolato e di fatto intercluso il diritto a raggiungere l’abitazione.

A parere di chi scrive è preferibile aderire all’interpretazione del TAR Piemonte, anziché a quella cautelare del Consiglio di Stato, in considerazione del fatto per cui a ben vedere il diritto dei proprietari-ricorrenti a raggiungere la propria abitazione non viene sacrificato bensì bilanciato e condizionato da altre esigenze contingenti che non possono non coinvolgere la collettività nel suo complesso.

Come precedentemente esaminato, la legge regionale n. 2 del 2009 e la disciplina regolamentare analizzata, infatti, hanno previsto la possibilità per i proprietari di immobili non accessibili con strade aperte al pubblico di utilizzare a tal fine motoslitte e mezzi affini, seppur con alcune limitazioni d’orario – specialmente nella fascia notturna[42]. La ratio delle limitazioni all’uso notturno affonda le proprie radici in più ragioni, prima fra tutte, oltre al numero esteso di autorizzazioni rilasciare dal Comune (85)[43], il fatto per cui durante la notte le piste sono transitate dai mezzi della società gestore delle piste per la pulizia delle stesse: il transito di cittadini durante tale orario potrebbe mettere a serio repentaglio sia la sicurezza degli operatori delle piste sia quella degli stessi cittadini che vi transitano, secondo una valutazione concreta dei rischi di incidenti non arbitraria, anche se non sottoposta a una verifica della proporzionalità del divieto.

Inoltre, come rilevato, le limitazioni orarie avevano previsto determinate finestre temporali al fine di permetter ai proprietari di raggiungere e abbandonare la propria abitazione: ciò è proprio il tentativo di bilanciare e comporre le contrapposte esigenze[44], contrariamente a quanto sostenuto dal Consiglio di Stato il quale aveva rilevato come il provvedimento impugnato dai ricorrenti non avesse tenuto in adeguata considerazione tutte le esigenze coinvolte[45].

Appare più che condivisibile, altresì, l’argomentazione del Tribunale Amministrativo per cui la tutela della sicurezza pubblica appare essere predominante sui singoli interessi personali, a maggior ragione avendo i giudici evidenziato come ricorrenti, prima dell’acquisto degli immobili di loro proprietà, non potevano non essere consci di quali sarebbero state le condizioni per raggiungere in inverno le abitazioni, risultando così evidentemente necessaria una organizzazione dell’attività vacanziera dei ricorrenti nel rispetto di «tutti gli interessi coinvolti e a tutela di superiori interessi pubblici»[46].

In conclusione nelle citate sentenze del TAR, a cui si ritiene di aderire, emerge tutto il pragmatismo tipico del Giudice Amministrativo. Come è stato sottolineato in dottrina, infatti, è chiaro come «il processo amministrativo abbia oggi sempre più a cuore la tutela dei cittadini, oramai sua vera architrave, ma senza rinunciare alla considerazione di un interesse più ampio di quello della parte che dà impulso al processo, tendenzialmente coincidente con l’interesse pubblico generale»[47]. E ciò è esattamente la strada seguita dal TAR Piemonte nella vicenda in questione.

 


 


[1]Dottorando di ricerca in Dritto Amministrativo, Università del Piemonte Orientale “Amedeo  Avogadro”.

[2]Più precisamente le autorizzazioni, con le rispettive planimetrie, nn. 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del 14 dicembre 2016, e le nn. 71 e 72 del 20 dicembre 2016.

 

[3]Più precisamente: la Deliberazione Giunta Regionale Piemontese n. 15-12793 del 14 dicembre 2009 successivamente modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale Piemontese n. 22-658 del 27 settembre 2010; il Protocollo d’Intesa per l’utilizzo delle piste al di fuori dell’orario di apertura al pubblico degli impianti di risalita relativo alla stagione invernale 2014/2015; la Comunicazione riguardante il Protocollo d’intesa per l’utilizzo delle piste da sci fuori dell’orario di apertura al pubblico degli impianti di risalita. Stagione sciistica 2015/2016 prot. N. 663/DT/AM/mj del 24 dicembre 2015, sottoscritto tra il rappresentante dell’Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea ed il Presidente della società gestore degli impianti sciistici (quest’ultima controinteressata nei giudizi in questione); la Convenzione tra il Comune di Cesana Torinese e la società gestore degli impianti sciistici, relativa ai percorsi transitabili da motoslitte; i documenti relativi alla Valutazione dei rischi e gestione delle emergenze dovute all’uso dei gattipista e delle motoslitte nei comuni del comprensorio della Via Lattea; il documento concernente l’analisi dei percorsi e individuazione dei pericoli per i lavoratori addetti all’utilizzo delle motoslitte e dei gattipista tracciati autorizzati nel Comune di Cesana Torinese; la tabella riepilogativa dell’individuazione dei pericoli per i lavoratori area di Cesana Torinese; e infine la planimetria dei percorsi delle motoslitte per la stagione invernale 2015/2016.

 

[4]Vale a dire Sagna Longa, che si trova a 2001 metri d’altitudine vicino al Colle Bercia (a 2189 metri sul livello del mare). Cfr. https://mapcarta.com/it/27497886. Per un inquadramento storico della Val di Susa, vallata nella quale si trova il Comune di Cesana Torinese, vedasi M. Ruggiero, Storia della Valle di Susa, Piemonte in Bancarella, Torino, 1976.

 

[5]Il transito era consentito sette giorni su sette dalle 7,00 alle 8,45 e dalle 17,30 alle 23,00. Sul punto si veda più avanti nel testo. 

 

[6]TAR Piemonte, Torino, Sez. II, ord. nn. 125, 126 e 127 del 2017. Tali ordinanze sono state pubblicate in data 17 marzo 2017 e sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa agli indirizzi: https://goo.gl/HVZnhc; https://goo.gl/DYcUko; https://goo.gl/QdU249.

 

[7]Ibidem.

 

[8]Ibidem.

 

[9]Ibidem.

 

[10]Consiglio di Stato Sez. V, ord. nn. 4425, 4429 e 4435 del 2017. Esse sono state pubblicate in data 12 ottobre 2017 e sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa ai links: https://goo.gl/NJhe66, https://goo.gl/pnTrKJ e https://goo.gl/ZKm4Ds.

 

[11]Ibidem.

 

[12]TAR Piemonte, Torino, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018. Tali sentenze sono state pubblicate in data 25 gennaio 2018 e sono consultabili sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa agli indirizzi: https://goo.gl/4GHbaQ, https://goo.gl/TPYi36 e https://goo.gl/jao8QQ.

 

[13]La legge regionale piemontese del 26 gennaio 2009, n. 2 è rubricata Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna ed è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 29 gennaio 2009, n. 4, (suppl.).

 

[14]Vedasi la nota n. 7.

 

[15]In proposito si veda la nota n. 3.

 

[16]Art. 28 l.r. n. 2 del 2009, versione originaria, rubricata Mezzi meccanici: «1. Fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l’intera giornata l’uso di mezzi meccanici lungo le aree sciabili e di sviluppo montano di cui all’articolo 4, comma 2 lettere a), b), c), d), e) e g) nonché sulle rimanenti aree del territorio regionale.  2. I mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico ovvero, nell’ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni. 3. I mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l’ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. 4. Nei casi previsti dal comma 3, gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione. 5. Il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati e fuori dall’orario di apertura delle piste, sentito il Comune interessato, può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi, o abitazioni private non altrimenti raggiungibili, nonché per ragioni di servizio o altra urgente necessità. 6. Nel caso specifico l’uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito solo al di fuori delle aree sciabili e di sviluppo montano, lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate. 7. L’uso di motoslitte e di mezzi assimilati, con le cautele di cui al comma 3, è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui all’articolo 4: a) agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza; b) al personale addetto alla fornitura di servizi primari; c) agli agenti di polizia municipale, polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio; d) al personale addetto agli impianti di risalita. 8. L’autorizzazione all’uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Nel caso in cui simili percorsi interferiscano con le piste da sci, l’autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 9. L’accesso pubblico alle aree o piste di cui al comma 6 è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale. 8-bis. In ogni caso l’utilizzazione dei percorsi messi a disposizione dai comuni è subordinata all’osservanza del piano di sicurezza che i comuni stessi redigono ed approvano unitamente all’individuazione dei percorsi. 9. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l’utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente».

 

[17]La legge regionale piemontese del 31 ottobre 2017, n. 16, rubricata Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017, è pubblicata in G.U. del 2 novembre 2017, n. 44.

 

[18]L’art. 28 l.r. piemontese n. 2 del 2009 in vigore ora dispone: «1. Al di fuori delle aree sciabili: a) l’uso di motoslitte, quadricicli e mezzi assimilati durante il periodo invernale è consentito lungo i percorsi autorizzati dai comuni e nelle aree o piste ad esse dagli stessi destinate; b) l’uso di motoslitte e di mezzi assimilati è comunque sempre consentito, anche al di fuori dei percorsi di cui alla lettera a): 1. agli addetti al soccorso, antincendio, vigilanza; 2. al personale addetto alla fornitura di servizi primari; 3. agli agenti di polizia municipale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di finanza e Corpo forestale dello Stato-Arma dei Carabinieri, nonché agli addetti del comune per motivi di servizio; 4. al personale addetto agli impianti di risalita, dove presenti; c) l’autorizzazione all’uso di motoslitte e relativi accessori o mezzi assimilabili su percorsi comunali stabiliti è rilasciata dal comune a residenti, proprietari, gestori o conduttori di strutture o immobili non accessibili da strade aperte al pubblico, o gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o immobili medesimi o, temporaneamente, per altri motivati scopi professionali. Quando simili percorsi interferiscono con le piste da sci, l’autorizzazione è rilasciata dal comune, previa concertazione con il gestore delle piste secondo quanto previsto dal provvedimento di cui al comma 3. L’accesso pubblico alle aree o piste di cui alla lettera a) è autorizzato dal comune previa verifica dei requisiti regolamentari e cartellonistici in materia previsti dalla Giunta regionale. È comunque vietato il transito dalle ore 23,00 alle ore 7,00. 2. All’interno delle aree sciabili e lungo le piste, di cui all’articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e) e g): a) fatte salve le previsioni del presente articolo, è vietato per l’intera giornata l’uso di mezzi meccanici; b) i mezzi meccanici adibiti alla preparazione ed alla battitura delle piste possono accedervi al di fuori dell’orario di apertura al pubblico ovvero, nell’ambito di tale orario, solo se la pista è chiusa durante tutto lo svolgimento di tali operazioni; c) i mezzi meccanici adibiti al servizio ed alla manutenzione degli impianti e delle piste possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura al pubblico delle stesse, salvo i casi di necessità ed urgenza e, comunque, in questo caso previa autorizzazione del direttore delle piste e con l’ausilio degli appositi congegni di segnaletica luminosa ed acustica. Gli sciatori sono tenuti a dare la precedenza ai mezzi meccanici di servizio, consentendo la loro agevole e rapida circolazione; d) il gestore delle piste, su espressa richiesta da parte di terzi interessati, sentito il comune interessato e con le cautele di cui alla lettera c), può consentire accessi per raggiungere pubblici esercizi; e) il gestore può consentire, fuori dall’orario di apertura delle piste, accessi per raggiungere abitazioni private non altrimenti raggiungibili. 3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della deliberazione legislativa (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2017) approvata il 24 ottobre 2017, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l’utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente».

 

[19]Cfr. art. 28 co. 3 l.r. piemontese n. 2 del 2009.

 

[20]TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 8.1.

 

[21]TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 10.

 

[22]Art. 28 co. 9 l.r. piemontese n. 2 del 2009 nella versione originaria: «[l]a Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge, disciplina con successivo provvedimento deliberativo l’utilizzo di motoslitte o mezzi assimilabili, sentita la commissione consiliare competente».

 

[23]Il testo della Delibera è consultabile all’indirizzo https://goo.gl/7CBHp1.

 

[24]Paragrafo 3 D.G.R. n. 15-12793 del 14/12/2009, rubricato Autorizzazione ai sensi dell’articolo 28, comma 8 primo periodo, della l.r. 2/2009: «1. L’uso dei mezzi meccanici è consentito ai soli aventi diritto, previamente autorizzati dall’amministrazione comunale competente ai sensi dell’articolo 28, commi 8 e 9 della l.r. 2/2009. 2. L’autorizzazione é valida esclusivamente per il transito sui percorsi stabiliti dal comune e previa concertazione con il gestore degli impianti di risalita, in caso di interferenze con le piste da sci. 3. L’autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti parametri numerici: a) per i soggetti residenti, proprietari e conduttori di immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di due per ogni nucleo familiare; b) per i soggetti gestori e/o conduttori di strutture adibite ad attività di esercizio commerciale e turistico-ricettivo non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero massimo di tre per ogni struttura gestita e/o condotta, fatte salve particolari esigenze, valutate dai comuni interessati, per le quali è possibile autorizzare un ulteriore mezzo c) per i gestori di attività di trasporto a servizio delle strutture o degli immobili non altrimenti accessibili da strade aperte al pubblico, nel numero di tre. 4. Il possesso dei requisiti di cui al punto 3 è dimostrato da idonea documentazione e attestato con dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del dpr 445/2000. 5. L’autorizzazione deve essere esposta sul mezzo a cui si riferisce ed indica: a) i dati anagrafici del titolare dell’autorizzazione, specificando la natura dell’autorizzazione in riferimento alla casistica del punto 3 del presente paragrafo; b) il percorso comunale stabilito al fine esclusivo di raggiungere, con il tracciato più breve e limitando il più possibile le interferenze con le piste o altri tracciati, le strutture e gli immobili altrimenti non accessibili; c) il numero di telaio del mezzo e le disposizioni per l’utilizzo di cui al paragrafo 2; d) l’orario di impiego, fermo restando che, per i soggetti di cui alla lettera c) del punto 3, è comunque vietato l’utilizzo dalle ore 23,30 alle ore 6,00, eventualmente derogabile in occasione delle festività nazionali. 6. L’autorizzazione, rilasciata nel rispetto della normativa fiscale vigente, ha validità temporale non superiore a tre anni solari consecutivi, per il periodo dal 1° novembre al 30 aprile di ogni anno, e perde la sua efficacia allo scadere del termine fissato dal comune o in caso di perdita o mutamento dei requisiti necessari per la relativa richiesta. Il comune può richiedere eventuali oneri di spesa per il suo rilascio. 7. In relazione alle autorizzazioni rilasciate ai soggetti di cui al punto 3 lettera c), queste potranno prevedere la conduzione dei mezzi meccanici anche da parte dei dipendenti regolarmente assunti. 8. All’interno dell’area sciabile, l’attività di noleggio è consentita ai soggetti di cui al punto 3, lettera c), unicamente con conducente, fatto salvo, quanto stabilito al punto 2 del presente paragrafo. 9. Parimenti i soggetti di cui al punto 3 lettera a) e b) possono condurre mezzi noleggiati, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente paragrafo».

 

[25]Art. 7 d.lgs. n. 267 del 2000 (c.d. Testo Unico Enti Locali – TUEL): «1. Nel rispetto dei princìpi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni». Come sottolineato dalla dottrina, «l potere regolamentare rappresenta infatti, fin dal periodo statuario, una delle più importanti forme di espressione dell’autonomia dei comuni e delle province», E. Palici Di Suni, Art. 7 Sez. I (La disciplina generale), in R. Cavallo Perin, A. Romano (cur.), Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, CEDAM, Padova, 2006, p. 38-43. Si veda altresì B. Gagliardi, Art. 7 Sez. II (I regolamenti locali), in R. Cavallo Perin, A. Romano (cur.), Commentario breve al testo unico sulle autonomie locali, cit., pp. 43-52.

 

[26]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 11.3.

 

[27]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 10.4.

 

[28]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 11.3.

 

[29]Cfr. Paragrafo 3, punto 5 lett. d) D.G.R. n. 15-12793 del 14/12/2009, citato in nota 25. Come sottolineano TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 11.6 «n sostanza, per i gestori di attività di trasporto pubblico è fatto assoluto divieto di transitare sui percorsi individuati nella fascia notturna dalle 23,30 alle 6,00, salve le eventuali deroghe concesse in occasione delle festività nazionali; per i privati, invece, è lasciato alle amministrazioni comunali il potere di stabilire discrezionalmente l’orario di impiego delle motoslitte private sui percorsi individuati, al di fuori dell’orario di apertura delle piste: cosa che l’Unione Montana ha fatto, definendo per tutti i comuni dell’Unione, previa concertazione con il gestore degli impianti, una fascia di divieto notturno di utilizzo delle motoslitte private sui percorsi individuati dalle ore 23,00 alle ore 7,00, tutti i giorni della settimana».

 

[30]Vedasi il paragrafo 2 I fatti di causa.

 

[31]L’art. 16 Cost. stabilisce: «1. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. 2. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge». In proposito si vedano M. Mazziotti di Celso, Circolazione e soggiorno (libertà di), in Enc. Dir.¸ Vol. VII, Giuffrè, Milano, 1960; G. Amato, Art. 16, in G. Branca (cur.), Commentario della Costituzione, Rapporti civili, Zanichelli-Il foro italiano, Bologna-Roma, 1977, pp. 114 ss.; U. De Siervo, Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di), in Dig. disc. pubbl., Vol. III, UTET, Torino, 1989, pp. 76 ss..

 

[32]L’art. 42 Cost. recita: «1. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. 2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. 3. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. 4. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità». Per i profili civilistici, sterminati sul punto, basti ivi richiamare L. Barassi, La proprietà del nuovo codice civile, Giuffrè, Milano, 1941; P. Rescigno, Proprietà (dir. priv.), in Enc. Dir., Vol. XXXVII, Giuffrè, Milano, 1988; A. Gambaro, La proprietà, in G. Iudica, P. Zatti (cur.), Trattato di diritto privato, Giuffrè, Milano, 1990; U. Mattei, Proprietà, in Dig. disc. priv., Vol. X, UTET, Torino, 1997, pp. 443 ss.. In riferimento alla disciplina amministrativa e, più in generale pubblicistica, invece, vedasi M. S. Giannini, Basi costituzionali della proprietà privata, in Pol. Dir., 1971, pp. 443 ss.; A. Baldassarre, Proprietà, I) Diritto costituzionale, in Enc. Giur., Treccani, Roma, 1991; V. Caputi Jambrenghi, Proprietà privata (disciplina amministrativa), in Dig. disc. pubbl., Vol. XII, UTET, Torino, 1997, pp. 111 ss.; S. Rodotà, Art. 42, in G. Branca (cur.), Commentario della Costituzione, Rapporti civili, Zanichelli-Il foro italiano, Bologna-Roma, 1982, pp. 69 ss..

 

[33]«La tutela posta dalla Costituzione in materia di libertà di circolazione e soggiorno è fondata su una riserva rinforzata di legge statale. Le limitazioni imposte dalla legge devono essere, infatti, poste esclusivamente a tutela della sanità e della sicurezza pubblica; oltre a ciò è da calcolare il valore della prescrizione che la legge stabilisca tali limitazioni “in via generale”. Questa locuzione è stata interpretata sia nel senso che ponga non tanto l’obbligo di una legislazione generale ed astratta, quanto permetta limitazioni per sole ragioni obiettive e non inerenti alla personalità del soggetto interessato, sia nel diverso senso che permetta che la legge determini semplicemente i principi fondamentali con una assoluta non discriminazione fra gruppi e singoli, potendo però rinviare ad una normazione secondaria o terziaria la ulteriore specificazione normativa. Più convincente è invece l’opinione che con questa espressione si sia voluto semplicemente ribadire in modo esplicito e solenne i divieti sia di leggi regionali in materia, che di discriminazioni di gruppo o personali, che pure sarebbero comunque deducibili dagli artt. 120 e 3 Cost.: la volontà in questo senso, infatti, fu esplicita a causa delle preoccupazioni politiche più volte sollevate», U. De Siervo, Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di), cit., p. 78.

 

[34]Cfr. nota 22.

 

[35]TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 12.2.

 

[36]Come noto, l’obbligo di motivare il provvedimento è stato posto a carico dell’Amministrazione dalla legge n. 241 del 1990, in particolare all’art. 3 il quale dispone: «1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell’amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest’ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l’atto cui essa si richiama.  4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere». Riguardo la legge n. 241 del 1990 si vedano a titolo semplificativo E. Casetta, Provvedimento e atto amministrativo (voce), in Dig. disc. pubbl., Vol. XII, UTET, Torino, 1997, pp. 244 ss.; B. G. Mattarella, Il provvedimento, in S. Cassese (cur.), Istituzioni di diritto amministrativo, V ed., Giuffrè, Milano, 2015, pp. 353 ss.; R. Villata, M. Ramajoli, Il provvedimento amministrativo, II ed., Giappichelli, Torino, 2017. Come ha sottolineato in più occasioni la giurisprudenza amministrativa, «la motivazione di un provvedimento amministrativo consiste nella enunciazione delle ragioni di fatto e nella individuazione delle relative norme di diritto che ne hanno giustificato il contenuto, ed è finalizzata a consentire al destinatario del provvedimento la ricostruzione dell’iter logico-giuridico che ha determinato la volontà dell’Amministrazione consacrata nella determinazione a suo carico adottata», TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, sent. n. 841 del 2011, Fatto e diritto (consultabile sul sito ufficiale della Giustizia Amministrativa https://goo.gl/gBHZUE).  Così anche, ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 4982 del 2005 (in https://goo.gl/EGMSsa). Tuttavia la deroga stabilita dal capoverso dell’art. 3 l. n. 241 del 1990 ha valore sostanziale: «ai sensi dell’art. 3, comma 2, della l. n. 241 del 1990, la motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli di contenuto generale (tranne i casi individuati dalla giurisprudenza, nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni giuridiche), sicché l’onere di motivazione gravante sull’Amministrazione in sede di adozione degli stessi risulta soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza necessità di una motivazione puntuale», Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 4704 del 2016, Diritto, p. 3 . Recentemente, invece, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è soffermata sul rapporto fra onere di motivazione e annullamento d’ufficio di un titolo edilizio in Cons. Stato, Ad. Plen. n. 8 del 2017 (in https://goo.gl/cCtU3s), con nota di N. Posteraro, Annullamento d’ufficio e motivazione in re ipsa: osservazioni a primissima lettura dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2017, in Riv. giur. edil., n. 5/2017, pp. 1103B ss..

 

[37]TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 13.1.

 

[38]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 13.2.

 

[39]Ibidem.

 

[40]Ibidem.

 

[41]«Dagli atti di causa di evince che in occasione del primo rinnovo contrattuale del Protocollo d’Intesa per la stagione sciistica 2015-2016, l’Unione Montana ha segnalato al gestore […] l’opportunità di introdurre una deroga al divieto di transito notturno con le motoslitte sulle piste da sci per poter gestire il primo accesso alle strutture alberghiere […] dei clienti che, appoggiandosi a Tour Operators stranieri, si vengano a trovare nell’impossibilità di effettuare il check-in prima delle ore 23,00 […]. L’Unione Montana ha precisato che il trasporto dei clienti sarebbe stato effettuato esclusivamente da una ditta autorizzata dalla stessa Unione con mezzi battipista adibiti al trasporto cumulativo di persone. […]. E’ evidente che la fattispecie oggetto di deroga è totalmente differente da quella in cui versa la parte ricorrente, dal momento che il trasporto dei clienti delle strutture alberghiere è stato autorizzato non con motoslitte private e senza vincoli orari e di percorso […], ma con mezzo battispista autorizzato dall’Unione Montana e, di volta in volta, previa definizione del percorso con l’addetto responsabile della società di gestione degli impianti», TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 14.2.

 

[42]Vedasi la nota 5.

 

[43]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 10.3.

 

[44]«[L]’accesso alla proprietà […] non è stato quindi intercluso, ma solo disciplinato nel contemperamento dei vari interessi coinvolti, prevedendo fasce orarie in cui il transito sulle piste da sci è consentito, ed altre in cui è vietato; la circostanza che il transito sia stato consentito dalle ore 7,00 alle ore 8,45, e quindi dopo la battitura delle piste (ma prima dell’apertura delle piste e degli impianti) non appare sintomo di contraddittorietà o di irragionevolezza degli atti impugnati, ma se mai, al contrario, di ragionevole bilanciamento delle contrapposte esigenze», TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 13.2.

 

[45]Vedasi nuovamente la nota 10.

 

[46]Cfr. TAR Piemonte, Sez. II, sent. nn. 113, 114 e 115 del 2018, Fatto e diritto, p. 13.2., nella parte in cui riporta che «la parte ricorrente non può non essere consapevole di aver acquistato una proprietà a circa 2000 metri di altitudine nel “villaggio più alto d’Europa”, in una località che durante la stagione invernale è accessibile solo transitando attraverso le piste da sci; non sembra, quindi, sacrificio irragionevole e sproporzionato quello di dover organizzare la propria attività vacanziera nel rispetto delle limitazioni stabilite dall’amministrazione nel bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti e a tutela di superiori interessi pubblici, tenuto conto del numero complessivo di autorizzazioni rilasciate nel comprensorio per il transito con motoslitte private e delle esigenze di tutela della sicurezza e dell’incolumità pubbliche connesse al fatto che durante la fascia notturna le piste da sci sono transitate dai mezzi battipista del gestore degli impianti per le quotidiane esigenze manutentive»,.

 

[47]B. Marchetti, Il giudice amministrativo tra tutela soggettiva e oggettiva: riflessioni di diritto comparato, in Dir. proc. amm., 1/2014, p. 106.