Rassegna maggio – ottobre 2019

 

OSSERVATORIO CORTE DEI CONTI

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

 

Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte

 

Deliberazione n. 46/2019/SRCPIE/PAR
Finanziamento del servizio di scuolabus a carico degli utenti e necessità dell’integrale copertura finanziaria.

 

Il servizio di trasporto scolastico costituisce un servizio pubblico di trasporto, e, come tale, è escluso dalla disciplina normativa dei servizi pubblici a domanda individuale.

Ne deriva che non è consentita l’erogazione gratuita del servizio di trasporto pubblico scolastico, servizio che deve avere a fondamento una adeguata copertura finanziaria necessariamente riconducibile nei limiti fissati dai parametri normativi del d.lg. n. 267/2000, sulla base della espressa previsione normativa della corresponsione della quota di partecipazione diretta da parte degli utenti, quota che, nel rispetto del rapporto di corrispondenza tra costi e ricavi, non può non essere finalizzata ad assicurare l’integrale copertura dei costi del servizio. (Cfr., al riguardo, A Magrassi, La Corte dei conti piemontese nega che un Comune possa erogare gratuitamente il servizio di scuolabus finanziandolo con risorse proprie, in questa rivista).

 

Delibera n. 70/2019/SRCPIE/PAR
Utilizzo dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, nonché utilizzo dei fondi di finanziamento regionali.

 

I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste T.U. 380/2001 (c.d. “oneri di urbanizzazione”), a partire dall’1.1.2018, possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, divenendo entrate vincolate anche per spese correnti per gli interventi di manutenzione ordinaria sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

 

 

Delibera n. 72/2019/SRCPIE/PAR
Possibilità di escludere dal tetto di spesa per il personale della Provincia i costi sostenuti dalla stessa per il pagamento di personale adibito a funzioni c.d. “delegate o non fondamentali” oggetto di rimborso da parte dell’Ente delegante.

 

In Piemonte la Legge regionale non ha definito nello specifico le funzioni delegate alle Province, prevedendo una generale parziale contribuzione da parte della Regione, in particolare in materia ambientale.

La spesa di personale sostenibile da parte delle Province è esclusivamente quella relativa all’esercizio delle funzioni fondamentali.

Occorre consentire alle Province di considerare come neutrale ai fini della determinazione del tetto di spesa di personale gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento di funzioni delegate, altrimenti si inciderebbe sull’autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti in questione sottraendo loro la capacità di acquisire risorse umane essenziali all’esercizio delle funzioni fondamentali, le uniche per cui le province conservano capacità assunzionale.

 

Delibera n. 73/2019/SRCPIE/PAR
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza. Partecipazione dell’ente attraverso l’erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese.

 

Per valutare se l’erogazione di un contributo ad un’associazione territoriale per la realizzazione di un periodico in cui verrebbe riservato uno spazio per comunicazioni dell’Ente sia soggetta al limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 8, del D.L. n. 78 del 2010, l’Ente, nella qualificazione della spesa, deve considerare che sono escluse dal predetto limite le sole forme di pubblicità previste dalla legge come obbligatorie.